regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO III

STRUTTURE RICETTIVE

CAPO II
Attività ricettiva non alberghiera

SEZIONE II
Strutture alpinistiche

Art. 40 bis (Elenco regionale dei rifugi) (10)

1. E' istituito l'elenco regionale dei rifugi. La competente struttura regionale cura l'iscrizione e l'aggiornamento sulla base degli aggiornamenti forniti dai comuni.

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare i rifugi, adotta il marchio di riconoscimento.

3. L'uso della denominazione di rifugio alpinistico e rifugio escursionistico, nonché l'utilizzo del marchio è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1.