Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO II
Attività ricettiva non alberghiera
SEZIONE II
Strutture alpinistiche
Art. 40 ter (Commissione per le strutture alpinistiche)
1. E' istituita presso la Giunta regionale la commissione per le strutture alpinistiche, composta da: a) gli assessori regionali al turismo e al territorio o loro delegati di cui uno con qualifica di presidente; b) tre dirigenti delle direzioni generali regionali competenti in materia di turismo, territorio e infrastrutture; c) un rappresentante di Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM); d) due rappresentanti del Club alpino italiano - Regione Lombardia (CAI Lombardia); e) un rappresentante dell'Associazione Gestori Rifugi Alpini ed Escursionistici della Lombardia; f) un rappresentante del Collegio delle Guide Alpine della Regione Lombardia; g) un rappresentante dell'Unione Province Lombarde. 2. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, all'inizio di ogni legislatura, dura in carica per tutta la legislatura e i suoi membri possono essere riconfermati; in sede di primo insediamento la commissione è costituita entro il 31 marzo 2009. 3. Le direzioni generali regionali competenti in materia di turismo e di territorio assicurano alla commissione il supporto logistico. 4. La commissione ha il compito di: a) proporre iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpinistiche; b) esprimere pareri in materia di strutture alpinistiche su richiesta dei comuni e della direzione generale regionale competente in materia di turismo; c) formulare proposte sulla disciplina normativa regionale per la costruzione, la manutenzione, la sicurezza, l'igiene, la gestione dei rifugi e la qualificazione dei gestori attraverso azioni specifiche; d) collaborare con la Giunta regionale per la stesura del regolamento attuativo di cui all'articolo 40 quinquies; d) collaborare con la Giunta regionale per la stesura del regolamento attuativo di cui all'articolo 40 quinquies; e) proporre iniziative culturali e sportive e di solidarietà sociale che riguardano: 1) la valorizzazione del territorio alpino, con particolare riguardo alle scoperte geologiche, paleontologiche e geografiche, nonché alla specifica storia del territorio; 2) l'educazione all'utilizzo corretto del territorio montano da parte di studenti delle scuole di ogni ordine e grado; 3) i soggiorni nei rifugi per i soggetti diversamente abili fisici e psichici adeguatamente sostenuti e accompagnati. 5. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 6. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita.