Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO II
Attività ricettiva non alberghiera
SEZIONE II
Strutture alpinistiche
Art. 40 quater (Agevolazioni e finanziamenti) (10)
1. La Regione concede agevolazioni finanziarie ai soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'immobile per le seguenti iniziative:
a) costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione di rifugi;
b) acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione delle relative opere di ristrutturazione;
c) realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all'adeguamento normativo;
d) realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti alternative di energia nei rifugi;
e) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature per i rifugi;
f) realizzazione di opere per lo smaltimento di rifiuti e reflui.
2. Gli immobili ammessi alle agevolazioni sono vincolati alla specifica destinazione di struttura alpinistica per un periodo di vent'anni, con decorrenza dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori.
3. La Regione provvede, attraverso opportune forme di sostegno finanziario e normativo, al supporto delle attività logistiche necessarie per l'esecuzione di trasporti in quota o finalizzati al rifornimento delle strutture alpinistiche.
4. Nel rispetto della normativa vigente, il comune ha facoltà di applicare ai gestori dei rifugi alpinistici una riduzione della tariffa ordinaria di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
5. La Regione fornisce sostegno finanziario ed organizzativo alle iniziative volte ad ampliare il periodo di apertura dei rifugi.
6. La Regione concede agevolazioni per la realizzazione di iniziative informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare e promuovere il patrimonio alpinistico regionale promosse dal CAI Lombardia e dalle associazioni più rappresentative delle guide alpine e dei gestori di rifugi.
7. La Regione può concedere agli enti, alle associazioni e ai soggetti privati:
a) agevolazioni per gli interventi di straordinaria manutenzione;
b) finanziamenti per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione;
c) finanziamenti per la realizzazione di cartografia elettronica dei sentieri con rilevamento satellitare.
8. I soggetti di cui al comma 7 si impegnano, contestualmente alla concessione del beneficio, a controllare ed effettuare la manutenzione ordinaria di sentieri alpini, di sentieri alpinistici attrezzati e di vie ferrate nei termini fissati da specifica convenzione.
9. Il CAI Lombardia, l'Associazione Nazionale Alpini, i gestori dei rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati, possono concorrere per l'assegnazione di opere di carattere ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilità alpina, come:
a) manutenzione dei sentieri;
b) tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli esistenti;
c) interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in lingua italiana anche nel dialetto locale;
d) tracciamento o attrezzaggio e verifica di agibilità annuale di vie ferrate.
10.I provvedimenti attuativi del presente articolo, qualificabili come aiuti di Stato, sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria.