Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO II
Attività ricettiva non alberghiera
SEZIONE VI
Disposizioni comuni alle attività ricettive non alberghiere
Art. 46 (Denuncia di inizio attività)
1. Le attività ricettive non alberghiere disciplinate nel presente capo, ad esclusione dei bivacchi fissi, sono intraprese previa denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La denuncia è presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività e deve essere inviata alla provincia competente per territorio.
3. Il comune comunica alla provincia e alle strutture IAT competenti per territorio le denunce di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione.