Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO II
Attività ricettiva non alberghiera
SEZIONE VI
Disposizioni comuni alle attività ricettive non alberghiere
Art. 47 (Pubblicità dei prezzi)
1. I prezzi minimi e massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all'interno di ciascuna unità abitativa.
2. Le province esercitano le funzioni relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive residenziali non alberghiere nonché alla vigilanza.
3. I prezzi delle case e appartamenti per vacanze e degli affittacamere devono essere denunciati alla provincia, tramite il comune, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. A tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli esercizi alberghieri.
4. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominate case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi devono essere denunciati al comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati. (15)
4 bisLe tariffe e i prezzi esposti nei rifugi devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, anche in, almeno, una lingua straniera. (16)