Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO II
Attività ricettiva non alberghiera
SEZIONE VI
Disposizioni comuni alle attività ricettive non alberghiere
Art. 49 (Vigilanza e sanzioni)
1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali, il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente capo.
2. Chiunque intraprende un'attività ricettiva non alberghiera senza averne fatto denuncia incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 5.165.
3. Chiunque esercita un'attività ricettiva non alberghiera in mancanza dei requisiti prescritti incorre nella sanzione amministrativa da euro 516 a euro 1.549.
4. Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 47 incorre nella sanzione amministrativa da euro 129 a euro 387.
5. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpinistici, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 129 a euro 387. (18)
6. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione o la cessazione dell'attività.
7. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). Le somme riscosse sono introitate dal comune.