regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO III

STRUTTURE RICETTIVE

CAPO II
Attività ricettiva non alberghiera

SEZIONE VI
Disposizioni comuni alle attività ricettive non alberghiere

Art. 48 (Cessazione temporanea dell'attività ricettiva)

1. Il titolare delle strutture ricettive non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventivo avviso al comune.

2. Il periodo di cessazione temporanea dell'attività, fatta eccezione per i rifugi, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata. (17)