Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO III
Attività ricettive all'aria aperta
Art. 53 (Funzioni delle province)
1. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta, alla comunicazione delle tariffe, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi e alla irrogazione delle sanzioni.
2. La provincia invia annualmente alla Regione una relazione sulla situazione reale e sugli indicatori di sviluppo delle aziende ricettive.
3. In caso di accertate inadempienze, la Giunta regionale assegna alla provincia inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.