Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO III
Attività ricettive all'aria aperta
Art. 54 (Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta)
1. Le aziende ricettive di cui all'articolo 51 sono realizzate in zone individuate dagli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, in conformità alle norme e agli indirizzi del Piano territoriale paesistico regionale e degli strumenti di pianificazione territoriale con valenza paesistica vigente.
2. L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree a tal fine destinate dal piano regolatore generale corredato dallo studio geologico avente i contenuti previsti al comma 3.
3. Qualora l'azzonamento del piano regolatore generale non sia supportato dallo studio geologico di cui al comma 2, il comune predispone uno studio idrogeologico dell'area interessata dal complesso, eseguito da un professionista abilitato, ed esteso anche alle aree circostanti le cui caratteristiche morfologiche possono generare rischi.
4. Il comune censisce le aziende ricettive all'aria aperta insediate in zone ad elevato rischio idrogeologico e adotta ogni provvedimento utile a garantire la pubblica incolumità.