Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO III
Attività ricettive all'aria aperta
Art. 64 (Autorizzazione per campeggi temporanei. Deroghe ed esclusioni)
1. Non sono soggetti agli obblighi del presente capo ove siano comunque garantite condizioni di sicurezza e sia assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell'ambiente:
a) i campeggi temporanei, organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private;
b) i campeggi temporanei organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte.
2.L'allestimento di tali campeggi deve essere preventivamente autorizzato, per il periodo definito, dal comune sul cui territorio si intende organizzare il soggiorno, sentita l'autorità sanitaria locale.
3.Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro devono provvedere ad una adeguata copertura assicurativa, da allegare alla domanda di autorizzazione all'esercizio, di cui costituisce requisito indispensabile.