regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO III

STRUTTURE RICETTIVE

CAPO III
Attività ricettive all'aria aperta

Art. 63 (Sanzioni)

1. è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 3.099 a euro 10.329:

a) chiunque intraprenda attività ricettive all'aria aperta senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.

2. è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 1.033 a euro 3.099:

a) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio le cui attrezzature ed i cui impianti non risultino in buone condizioni di funzionamento o non siano di qualità adeguata al livello di classificazione attribuito;

b) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio che non esponga al pubblico la classificazione dell'azienda;

c) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio che non comunichi o comunichi in modo incompleto le tariffe dei servizi di cui all'articolo 61 o che applichi tariffe diverse da quelle comunicate.

3. Per ogni violazione successiva ad altra, anche di diversa specie, la sanzione è applicata in misura doppia.

4. Le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle province.

5. Fermo il disposto di cui al comma 1, lettera a), chi esercita attività ricettiva all'aria aperta senza la prescritta autorizzazione non può ottenere l'autorizzazione all'esercizio per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione.

6. Avverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie è ammesso ricorso in opposizione alla provincia entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.