regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Art. 66 (Figure professionali)

1. Il presente Titolo disciplina l'accesso, l'abilitazione e l'esercizio delle professioni di guida turistica e accompagnatore turistico.

2. La qualifica di guida turistica è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.

3. La qualifica di accompagnatore turistico è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti.
Tale qualifica corrisponde a quella di corriere di cui all'articolo 19, comma 1, numero 2, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382).

4. L'esercizio delle professioni di cui ai commi 2 e 3 non è consentito negli ambienti naturali montani per quanto concerne le attività specificamente demandate ai maestri di sci, alle guide e aspiranti guide alpine e agli accompagnatori di media montagna dalla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) e dal regolamento regionale attuativo 6 dicembre 2004, n. 10, sulla promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna.