Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO IV
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO
Art. 67 (Accesso alle professioni turistiche)
1. Si accede alla professione di guida turistica e di accompagnatore turistico previo ottenimento dell'abilitazione rilasciata alternativamente a seguito di:
a) superamento dell'esame di idoneità relativo a ciascuna professione sostenuto ai sensi dell'articolo 68;
b) superamento dell'esame di accertamento di idoneità effettuato dopo la frequenza di corsi di formazione professionale ai sensi della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia).