regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Art. 69 (Composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici d'esame)

1. La provincia nomina le commissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

2. La commissione d'esame per guida turistica è composta da un dirigente che la presiede, due esperti di storia dell'arte, un docente di tecnica del turismo, un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa.

3. La commissione d'esame per accompagnatore turistico è composta da un dirigente che la presiede, un docente di geografia, due docenti di tecnica del turismo, un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa.

4. Le commissioni d'esame sono integrate per la prova orale da docenti di lingua straniera o madrelingua, nominati sulla base delle richieste presentate dai candidati. Gli stessi partecipano alle sole riunioni per le quali, in relazione alla lingua straniera di cui sono esperti, si è resa necessaria la loro nomina. Per ogni membro effettivo e per il segretario è nominato un supplente, che opera in caso di assenza del membro effettivo. In caso di mancata designazione, entro il termine stabilito dalla provincia, dei rappresentanti dell'associazione di categoria, la commissione può comunque essere insediata e svolgere la propria attività.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato provinciale.

6. Ai membri della commissione competono le indennità stabilite dalla provincia ai sensi della normativa vigente.