regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Art. 68 (Esami per il rilascio dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico)

1. Il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, finalizzate all'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, sostenute avanti alle apposite commissioni giudicatrici previste dall'articolo 69.

2. Ogni anno la provincia indice la sessione d'esame, fissando le modalità di effettuazione delle prove ed i termini entro i quali devono essere presentate le domande di ammissione.

3.Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), sono esonerati dal possesso dell'abilitazione:

a)gli accompagnatori aventi cittadinanza straniera, domiciliati all'estero e da là provenienti nell'esercizio della loro attività in accompagnamento di stranieri;

b)coloro che svolgono non professionalmente l'attività di accompagnamento e di guida esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali e in modo diretto solo a favore dei propri associati;

c)coloro che, nell'ambito delle proprie funzioni, esercitano attività didattiche e di tutela dei beni culturali, nonché coloro che, in occasione di conferenze o convegni, svolgono attività divulgative del patrimonio artistico e culturale della Lombardia;

d)coloro che svolgono, in qualità di dipendente di agenzia di viaggio o di impresa turistica, attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e partenze da e per porti, aeroporti e stazioni di mezzi di trasporto.

4.Per l'esercizio della professione da parte di un accompagnatore turistico appartenente a paesi membri della Unione europea, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).