regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Art. 71 (Presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico deve essere presentata alla provincia entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 68, con il quale viene indetta la sessione d'esame.

2. Nella domanda occorre indicare, oltre alle complete generalità del candidato, il recapito presso il quale trasmettere le comunicazioni relative agli esami, le lingue straniere per le quali si vuole essere abilitati e, nel caso delle guide turistiche, l'indicazione della provincia per la quale si intende conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione.

3. Le domande contengono inoltre l'indicazione della cittadinanza.