Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO IV
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO
Art. 72 (Materie d'esame)
1.Le materie d'esame vertono su distinte materie in relazione alle figure professionali di:
a)guida turistica:
a1)prova scritta: elementi storico-artistici, geografici, paesaggistici ed economici della località prescelta, con riferimenti anche alle località limitrofe;
a2) prova orale: materie della prova scritta; colloquio in almeno una lingua straniera scelta dal candidato; compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, nonché nozioni generali di legislazione turistica;
b)accompagnatore turistico::
b1) prova scritta: geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea; legislazione, tecnica ed organizzazione turistica tecnica dei trasporti;
b2) prova orale: materie della prova scritta; nozioni di tecnica valutaria e doganale; colloquio in una lingua straniera prescelta dal candidato; elementi di legislazione turistica, compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.
2. La valutazione di ciascuna prova è espressa con un giudizio di idoneità o non idoneità.
3. I candidati che non hanno conseguito il giudizio di idoneità nella prova scritta non sono ammessi a sostenere la prova orale.
4. Sono abilitati all'esercizio della rispettiva professione i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.
5. La provincia, riscontrata la regolarità e la validità delle procedure, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione, rispettivamente, di guida turistica e di accompagnatore turistico.
6. La provincia rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione valido all'esercizio della professione con l'indicazione del tipo specifico di professione, delle lingue straniere e, per le sole guide turistiche, con l'indicazione della provincia per la quale il candidato ha ottenuto l'abilitazione.