Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO IV
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO
Art. 73 (Esame suppletivo)
1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e che vogliono conseguire l'abilitazione in ulteriori lingue straniere, sono ammessi a sostenere la sola prova orale nella lingua prescelta nelle sessioni ordinarie d'esame.
2. A tal fine gli interessati presentano domanda, contenente l'indicazione del tipo di abilitazione posseduta, entro i termini di cui all'articolo 71, comma 1, con l'indicazione della lingua straniera per la quale intendono ottenere l'ulteriore abilitazione.