regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Art. 75 (Divieti)

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici nell'esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività estranee alla loro professione ed in particolare attività di carattere commerciale.

2. Il divieto comprende, inoltre, l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi e simili.

3. è fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggi, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di accompagnatore turistico, soggetti privi della rispettiva abilitazione.