Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO IV
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO
Art. 76 (Agevolazioni per le guide turistiche)
1. Negli orari di apertura al pubblico, le guide turistiche, munite di abilitazione, nell'esercizio della loro professione, sono ammesse gratuitamente, ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri) convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e simili, di proprietà dello Stato, di enti pubblici o di privati, esistenti sul territorio provinciale per il quale hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.