Testo vigente dal 24 febbraio 2010
LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 13 Mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia
1. I mutamenti nella denominazione dell'agenzia sono soggetti ad autorizzazione della Giunta provinciale(10).
2. Qualora si verifichino i mutamenti di cui al comma 1 in mancanza della prescritta autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.800.000; l'autorizzazione originaria è altresì sospesa fino al limite massimo di sei mesi. Se i mutamenti non sono autorizzati entro il termine di sospensione, ovvero entro tale termine non sia ripristinata la situazione originaria, l'autorizzazione è revocata.