regione trentino

Testo vigente dal 24 febbraio 2010

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

Art. 14 Redazione dei programmi di viaggio

1.   I programmi predisposti dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti viaggi e crociere - con o senza prestazioni relative al soggiorno - ed escursioni devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, tutti gli elementi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

2.   Gli inserti pubblicitari, annunci, manifesti e simili, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati in conformità al comma 1.

3.   Il riferimento ai programmi medesimi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti.

4.   Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento.

4 bis. Il servizio competente in materia di turismo può, in ogni momento, verificare la rispondenza dei programmi di viaggio a quest'articolo.

4 ter. La pubblicazione o la diffusione di programmi, di inserti, di annunci, di manifesti e simili, redatti in contrasto con quest'articolo o non contenenti gli elementi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva. In caso di recidiva reiterata l'autorizzazione è sospesa fino ad un massimo di tre mesi; in caso di ulteriore inadempimento l'autorizzazione è revocata(11).