regione trentino

Testo vigente dal 24 febbraio 2010

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

Art. 15 Commercializzazione di servizi turistici trentini da parte di singoli produttori di servizi

1.   I produttori di un singolo servizio turistico trentino, ad esclusione di coloro che esercitano attività di trasporto, individualmente e tra loro non associati, possono prenotare e vendere direttamente al pubblico il medesimo servizio combinandolo con altro servizio turistico trentino, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Ai fini del presente articolo, per servizio turistico trentino si intende l'alloggio, il trasporto o i servizi turistici non accessori all'alloggio o al trasporto prodotti sul territorio provinciale.

2.   L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al servizio competente in materia di turismo di una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) ed è consentito ove ricorrano i seguenti requisiti:

a)   il richiedente sia in possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;

b)   prima dell'inizio dell'attività di cui al comma 1, sia stata stipulata una polizza assicurativa secondo quanto previsto dall'articolo 8.

3.   L'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), comporta il divieto di prosecuzione dell'attività mentre per la mancanza dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

4.   Qualora l'attività dei soggetti di cui al comma 1 ecceda i limiti ivi previsti, ovvero l'attività venga esercitata senza la preventiva denuncia di inizio attività di cui al comma 2, o a seguito del divieto di prosecuzione di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 1.500,00 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva (12).