Testo vigente dal 24 febbraio 2010
LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo
Art.24 Norma sulle competenze
1. I provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione previsti dalla presente legge sono adottati dall'assessore cui è affidata la materia turismo, quelli di revoca dalla Giunta provinciale.