regione trentino

Testo vigente dal 24 febbraio 2010

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

Art.25 Norme finali e transitorie

1.   Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi il regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 e successive modificazioni.

2.   Le licenze di pubblica sicurezza rilasciate ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto legge 24 novembre 1936, n. 2523, valgono come autorizzazioni a norma dell'articolo 3 della presente legge e sono soggette alle disposizioni della presente legge.

3.   Le agenzie di viaggio e turismo in possesso delle predette licenze sono iscritte d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 11.

4.   omissis

5.   omissis

6.   Coloro che siano stati riconosciuti idonei alla direzione tecnica ai sensi del regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, non sono tenuti a sostenere l'esame di cui all'articolo 6 per l'assunzione della direzione tecnica dell'agenzia. A tal fine devono tuttavia presentare al servizio competente in materia di turismo domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7.   I titolari delle agenzie di viaggio e turismo operanti nella provincia all'entrata in vigore della presente legge che non siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9. Possono conseguire l'idoneità previo superamento di un esame colloquio nelle materie previste dal comma i dell'articolo 6, da sostenersi dinanzi alla commissione di cui all'articolo 7. Per quanto riguarda le lingue straniere la conoscenza è limitata ad una di esse. A tal fine gli interessati devono presentare domanda al servizio competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8.   Nella prima applicazione della presente legge il termine per la sostituzione del direttore tecnico previsto dal comma 9 dell'articolo 6 è sospeso fino all'espletamento della prima prova d'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di direttore tecnico effettuata ai sensi della presente legge (16).