Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

Allegato F - Servizi/requisiti minimi degli esercizi di affittacamere ed attività ricettive in esercizi di ristorazione, delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, delle strutture ricettive - residence, delle residenze rurali

Parte I - ESERCIZI DI AFFITTACAMERE ED ATTIVITA’ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE

a) Servizi minimi:

1) pulizia quotidiana dei locali;

2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;

3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento.

b) Requisiti minimi ai fini della classificazione:

1) un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera, qualora non sia fornita di bagno privato;

  • un locale bagno completo, qualora tutte le camere non siano fornite di bagno privato, con un minimo di uno per appartamento.



Parte II - ATTIVITÀ RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE - BED & BREAKFAST.

Servizi minimi:

a) un servizio di bagno anche coincidente con quello dell’abitazione;

b) pulizia quotidiana dei locali;

c) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque due volte alla settimana;

d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento;

e) cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.




Parte III - UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO


Servizi minimi:

a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il riscaldamento, ove necessario;

b) servizio di accoglienza e recapito per gli ospiti;

c) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati. Il costo del riscaldamento, o dell’eventuale aria condizionata, può essere scorporato dal prezzo comunicato alla Provincia ai sensi dell’art. 34, ed addebitato a parte, qualora l’ospite possa attivare e regolare l’impianto e verificare i consumi della propria unità abitativa sul relativo contatore. (32)

Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico possono fornire:

a) la pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e durante la sua permanenza;

b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio del cliente ed a richiesta.

In tali casi detti servizi devono essere inclusi nei prezzi comunicati.



Parte IV - STRUTTURE RICETTIVE-RESIDENCE


Servizi minimi:

a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il riscaldamento ove necessario;

b) accoglienza e recapito degli ospiti;

c) portierato;

d) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati;

e) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente.



Parte V - RESIDENZE RURALI

a) Servizi minimi:

1) fornitura e cambio di biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte alla settimana;

2) pulizia quotidiana dei locali;

3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento, ove necessario;

4) servizio di prima colazione.

b) Requisiti ai fini della classificazione:

1) capacità ricettiva non superiore a sei camere;

2) un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera, ove non sussista il bagno privato;

3) un locale bagno comune completo, ove non ci siano tutte le camere con bagno privato, con un minimo di uno per tutto l’esercizio;

4) servizio di ristorazione aperto anche al pubblico con un massimo di 30 posti.

(32) Periodo così aggiunto da dgr n. 397 del 24 febbraio 2009 pubblicata nel BUR n. 23 del 17 marzo 2009, adottata ai sensi dell'articolo 94 di questa legge.