Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

Allegato G - Requisiti/servizi minimi delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù, delle case religiose di ospitalità, dei rifugi escursionistici e dei rifugi alpini


CASE PER FERIE - OSTELLI PER LA GIOVENTÙ - CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ - RIFUGI ESCURSIONISTICI E RIFUGI ALPINI

a) Requisiti minimi per case per ferie, ostelli per la gioventù e case religiose di ospitalità:

1) accesso indipendente;

2) cucina (1);

3) sala da pranzo;

4) locale soggiorno, con superficie complessiva non inferiore a mq. 0,50 per ogni posto-letto;

5) adeguati servizi igienici e comunque non inferiori a due w.c. a uso dei locali comuni;

6) un w.c. ogni 8 posti letto, con un minimo di un wc per piano (2);

7) un lavabo ogni 6 posti letto con un minimo di due lavabi per piano (2);

8) una doccia ogni 12 posti letto, con un minimo di una doccia per piano (2);

9) adeguato arredamento delle camere comprendente al minimo un letto, una sedia e uno scomparto armadio per persona oltre al tavolino e al cestino rifiuti per ciascuna camera;

10) telefono a uso degli ospiti;

11) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell’autorità sanitaria.

b) Servizi minimi per case per ferie, ostelli per la gioventù e case religiose di ospitalità:

1) pulizia quotidiana dei locali;

2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana;

3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento.



c) Requisiti minimi per i rifugi escursionistici e i rifugi alpini:


I rifugi escursionistici e i rifugi alpini devono essere attrezzati con distinti locali per il ricovero, la sosta, il ristoro e il pernottamento e in particolare devono disporre:


1) di locali riservati all'alloggiamento del gestore-custode;

2) di cucina o di idonea attrezzatura per la preparazione comune dei pasti utilizzabile esclusivamente dal gestore-custode;

3) di spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;

4) di spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposte del tipo "a castello";

5) di servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati, per quanto tecnicamente realizzabile, alle capacità ricettive, con un minimo di un gruppo per ciascuno dei piani abitabili;

6) di impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue;

7) di posto telefonico o, nel caso di impossibilità di allaccio, di apparecchiature di radio - telefono o similare;

8) di adeguato numero di apparecchi estintori, di tipo omologato e costantemente controllato, convenientemente distribuiti nei vari locali;

9) di una lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba;

10) di una cassetta di pronto soccorso e medicazione convenientemente dotata e costantemente aggiornata nonchè di una barella di soccorso e, in caso di apertura invernale, di pale e sonde per valanga;

11) di adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso alpino;

12) di piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino.


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NOTE ALL’ALLEGATO G

(1) requisito non obbligatorio per le tipologie: ostelli per la gioventù e case religiose di ospitalità

(2) nel rispetto del rapporto con i posti-letto non si computano quelli in camere con servizi privati. Qualora al piano ci siano solo camere con servizi privati non necessita il bagno al piano.