Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)
TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO
Allegato G - Requisiti/servizi minimi delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù, delle case religiose di ospitalità, dei rifugi escursionistici e dei rifugi alpini
CASE PER FERIE - OSTELLI PER LA GIOVENTÙ - CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ - RIFUGI ESCURSIONISTICI E RIFUGI ALPINI
a) Requisiti minimi per case per ferie, ostelli per la gioventù e case religiose di ospitalità:
1) accesso indipendente;
2) cucina (1);
3) sala da pranzo;
4) locale soggiorno, con superficie complessiva non inferiore a mq. 0,50 per ogni posto-letto;
5) adeguati servizi igienici e comunque non inferiori a due w.c. a uso dei locali comuni;
6) un w.c. ogni 8 posti letto, con un minimo di un wc per piano (2);
7) un lavabo ogni 6 posti letto con un minimo di due lavabi per piano (2);
8) una doccia ogni 12 posti letto, con un minimo di una doccia per piano (2);
9) adeguato arredamento delle camere comprendente al minimo un letto, una sedia e uno scomparto armadio per persona oltre al tavolino e al cestino rifiuti per ciascuna camera;
10) telefono a uso degli ospiti;
11) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell’autorità sanitaria.
b) Servizi minimi per case per ferie, ostelli per la gioventù e case religiose di ospitalità:
1) pulizia quotidiana dei locali;
2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana;
3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento.
c) Requisiti minimi per i rifugi escursionistici e i rifugi alpini:
I rifugi escursionistici e i rifugi alpini devono essere attrezzati con distinti locali per il ricovero, la sosta, il ristoro e il pernottamento e in particolare devono disporre:
1) di locali riservati all'alloggiamento del gestore-custode;
2) di cucina o di idonea attrezzatura per la preparazione comune dei pasti utilizzabile esclusivamente dal gestore-custode;
3) di spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
4) di spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposte del tipo "a castello";
5) di servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati, per quanto tecnicamente realizzabile, alle capacità ricettive, con un minimo di un gruppo per ciascuno dei piani abitabili;
6) di impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue;
7) di posto telefonico o, nel caso di impossibilità di allaccio, di apparecchiature di radio - telefono o similare;
8) di adeguato numero di apparecchi estintori, di tipo omologato e costantemente controllato, convenientemente distribuiti nei vari locali;
9) di una lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba;
10) di una cassetta di pronto soccorso e medicazione convenientemente dotata e costantemente aggiornata nonchè di una barella di soccorso e, in caso di apertura invernale, di pale e sonde per valanga;
11) di adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso alpino;
12) di piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino.
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NOTE ALL’ALLEGATO G
(1) requisito non obbligatorio per le tipologie: ostelli per la gioventù e case religiose di ospitalità
(2) nel rispetto del rapporto con i posti-letto non si computano quelli in camere con servizi privati. Qualora al piano ci siano solo camere con servizi privati non necessita il bagno al piano.