Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

Allegato S/3 - Allegato sul demanio marittimo a finalità turistica


Rilascio, rinnovo e variazione delle concessioni e criteri di valutazione delle domande.


a) Procedura per il rilascio di nuove concessioni:


La domanda per il rilascio di nuove concessioni va presentata al comune competente per territorio.

Il comune procede alla pubblicazione dell'istanza sull'Albo pretorio del comune, invitando chi ne avesse interesse a presentare entro 60 giorni ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere, unitamente alla documentazione prevista dall'allegato S/2. Le istanze vanno istruite secondo i criteri di valutazione di seguito riportati. Il comune deve acquisire in via preventiva il parere delle autorità statali competenti della Regione del Veneto e di ogni altra autorità titolare di interessi in relazione al bene e al territorio oggetto di concessione. I pareri richiesti dal comune devono essere forniti entro trenta giorni. Nel caso in cui i pareri non pervengano entro i termini previsti, il comune procede senza ulteriori dilazioni e non oltre il termine di 45 giorni dalla richiesta di parere. Il comune provvede alla comparazione delle istanze pervenute ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Navigazione . A tal fine, risponde ad un più rilevante interesse pubblico l'uso più adeguato alle specifiche esigenze del turista, anche valorizzando forme di concessione diverse dallo stabilimento balneare, in relazione al tipo di utenza valutato per zone omogenee. È preferita la domanda di concessione delle strutture ricettive di cui alla presente legge, sull'arenile prospiciente le stesse per un massimo di 300 metri, quando si propongano di avvalersi di questa per l'uso esclusivo della propria clientela; in tale ipotesi, la fascia di servizi di spiaggia (di cui all'allegato S/1 lettera a) Direttive a carattere generale, numero 8, lettera c)) viene eliminata e sostituita con area attrezzata per gioco e svago e la fascia di soggiorno all'ombra (di cui all'allegato S/1 lettera a) Direttive a carattere generale, numero 8, lettera b)) è limitata al cinquanta per cento dell'area concessa, con noleggio delle attrezzature riservato agli ospiti della struttura. A conclusione del procedimento sopra indicato, il comune provvede alla assegnazione della concessione, alla stesura e registrazione dell'atto concessorio, alla determinazione e imposizione del canone e dell'imposta regionale secondo le disposizioni vigenti.


b) Procedura per il rinnovo di concessioni:

1) la domanda va presentata al comune 90 giorni prima della scadenza del titolo concessorio;

2) il comune valutata la relazione tecnica sugli interventi previsti procede al rilascio dell'atto concessorio alla sua registrazione, e alla fissazione e riscossione del canone e della imposta regionale, secondo le normative vigenti.


c) Procedura per la variazione al contenuto della concessione, che non comporta modifica all'estensione della zona già concessa o con ampliamento della zona concessa verso il fronte mare nei soli casi di ripascimento dell'arenile:

1) la domanda va presentata al comune corredata dalla documentazione di cui all'allegato S/2;

2) il comune provvede all'istruttoria, acquisendo i pareri delle autorità eventualmente interessate in relazione alla variazione progettata;

3) conseguentemente il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione da allegare all'atto concessorio o alla redazione del titolo suppletivo, come previsto dall'articolo 24 del Regolamento del Codice della Navigazione. Il comune provvede inoltre all'eventuale imposizione e riscossione del canone e imposta regionale.


d) Procedura per la variazione al contenuto della concessione, che comporta ampliamento all'estensione della zona già concessa:

1) la domanda va presentata al comune, secondo le modalità previste per il rilascio di nuove concessioni;

2) conseguentemente il comune provvede all'istruttoria nelle modalità previste per il rilascio di nuove concessioni.


e) Criteri di valutazione delle domande.

I criteri di valutazione delle domande sono:

1) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;

2) compatibilità di dettaglio relativamente a:

- elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);

- aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);

- accessibilità ai parcheggi;

- rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;

- dinamica evolutiva del paesaggio;

3) valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);

4) piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);

5) garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);

6) soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente;

7) gestione diretta della concessione demaniale, da parte del soggetto di cui al numero 4).

e) bis Procedura per il rilascio di nuove concessioni di durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni e per la variazione del contenuto di concessioni in corso di validità comportante una durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni. (37)

Al fine di realizzare, nelle aree del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa, opere che comportino un investimento pari o superiore a 200.000,00 euro, l’interessato presenta al comune una domanda, unitamente alla documentazione prevista dall’allegato S/2, per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima di durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni, oppure, qualora l’interessato sia già concessionario dell’area oggetto dell’investimento, per il rilascio di un provvedimento di variazione del contenuto della concessione in corso di validità comportante una durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni.

Il comune esegue gli adempimenti procedimentali di cui alle lettere a) e c) del presente allegato e, in relazione all’importo dell’investimento, determina la durata della concessione in anni, secondo gli importi degli scaglioni previsti dalla tabella contenuta alla lettera e) ter del presente allegato, importi che sono soggetti a rivalutazione ISTAT biennale.

Gli investimenti da realizzare sono relativi a interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività. Una quota non superiore al 20% dell’importo complessivo dell’investimento può essere destinata ad attrezzature e beni mobili.

Gli interventi devono essere ultimati entro il termine massimo di anni due; il comune può concedere una proroga di durata non superiore a mesi dodici.

La durata massima della nuova concessione, comprendente il periodo di realizzazione delle opere, non può superare i venti anni.

La durata massima della concessione oggetto di variazione, comprendente il periodo residuale della concessione in essere ed il periodo di realizzazione delle opere, non può superare i venti anni.

In caso di mancata realizzazione delle opere nei termini previsti, il comune valuta se la causa sia imputabile o meno al concessionario, pronunciando la decadenza nel primo caso e la riconduzione alla originale durata della concessione nel secondo caso.


e) ter Tabella per il rilascio di nuove concessioni di durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni e per la variazione del contenuto delle concessioni in corso di validità comportante una durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni, con rivalutazione ISTAT biennale degli importi. (38)

Importo dell’investimento

Durata della concessione

Da 200.000 euro

7 anni

Da 280.000 euro

8 anni

Da 380.000 euro

9 anni

Da 500.000 euro

10 anni

Da 620.000 euro

11 anni

Da 750.000 euro

12 anni

Da 900.000 euro

13 anni

Da 1.080.000 euro

14 anni

Da 1.280.000 euro

15 anni

Da 1.480.000 euro

16 anni

Da 1.700.000 euro

17 anni

Da 1.950.000 euro

18 anni

Da 2.250.000 euro

19 anni

Da 2.520.000 euro

20 anni


(37) Lettera così aggiunta dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2389/2009 pubblicata nel BUR n. 74 dell’8 settembre 2009, adottata ai sensi dell’articolo 94 di questa legge.

(38) Lettera così aggiunta dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2389/2009 pubblicata nel BUR n. 74 dell’8 settembre 2009, adottata ai sensi dell’articolo 94 di questa legge.