Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)
TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO
Allegato S/4 - Allegato sul demanio marittimo a finalità turistica
Tipologie di insediamento sul demanio marittimo
Vengono elencate le tipologie d'insediamento sulla base di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993 n. 494, riconducibili alle seguenti aggregazioni di tipologie maggiormente presenti nel territorio veneto:
a) stabilimento balneare senza strutture fisse;
b) stabilimento balneare con strutture fisse;
c) servizi di ristorazione con o senza ricettività:
1) chioschi;
2) bar;
3) ristoranti;
4) hotel;
d) infrastrutture private:
1) campeggi;
2) impianti sportivi e ricreativi;
3) impianti tecnologici;
e) servizi di noleggio di imbarcazioni e natanti, punti di ormeggio e specchi acquei;
f) infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio, funzionalmente collegate alle tipologie sopra elencate.
(39)
(39) L’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dispone che:
“Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi.
1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all’aperto di cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, anche se ricadenti in area demaniale.
2. Nell’ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.”.