Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

Allegato S/4 - Allegato sul demanio marittimo a finalità turistica


Tipologie di insediamento sul demanio marittimo


Vengono elencate le tipologie d'insediamento sulla base di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993 n. 494, riconducibili alle seguenti aggregazioni di tipologie maggiormente presenti nel territorio veneto:

a) stabilimento balneare senza strutture fisse;

b) stabilimento balneare con strutture fisse;

c) servizi di ristorazione con o senza ricettività:

1) chioschi;

2) bar;

3) ristoranti;

4) hotel;

d) infrastrutture private:

1) campeggi;

2) impianti sportivi e ricreativi;

3) impianti tecnologici;

e) servizi di noleggio di imbarcazioni e natanti, punti di ormeggio e specchi acquei;

f) infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio, funzionalmente collegate alle tipologie sopra elencate.

(39)


(39) L’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dispone che:

“Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi.

1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all’aperto di cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, anche se ricadenti in area demaniale.

2. Nell’ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.”.