Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO I
Organizzazione turistica della Regione

CAPO II
Strumenti operativi

SEZIONE V
Uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT)

Art. 20 - Uffici IAT provinciali.

1. Gli uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT) svolgono funzioni di informazione e di accoglienza turistica con particolare riguardo alle funzioni di:

a) informazione turistica con utilizzazione di personale qualificato in possesso di adeguata preparazione linguistica e con produzione di materiale informativo e promozionale;

b) accoglienza turistica anche mediante organizzazione, in forma diretta o in collaborazione con organismi pubblici e privati, di manifestazioni e spettacoli di interesse turistico;

c) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione;

d) gestione di servizi rivolti all'utenza turistica e finalizzati a migliorare la qualità dell'ospitalità anche mediante raccolta delle segnalazioni di disservizi e reclami per il successivo inoltro al SIRT;

e) collaborazione con gli enti locali e con gli organismi rappresentativi degli imprenditori nella organizzazione di altre attività di interesse turistico.

2. Le province assicurano l'esercizio delle funzioni da parte degli uffici IAT in relazione ai flussi e alle stagionalità turistiche del territorio.

3. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico degli uffici IAT, la provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:

a) comuni;

b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;

c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'articolo 10;

d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;

e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.


Art. 21 - Riparto fondi tra le province.

1. La ripartizione dei fondi tra le province è effettuata sulla base della media dei finanziamenti concessi nel triennio 1999-2001 alle aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" a valere sul fondo già destinato al funzionamento della rete APT-IAT regionali e al concorso al finanziamento dell'attività di promozione APT.