Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici

CAPO I
Strutture ricettive

SEZIONE I
Strutture ricettive alberghiere

Art. 22 - Strutture ricettive alberghiere.

1. Sono strutture ricettive alberghiere:

a) gli alberghi;

b) i motel;

c) i villaggi-albergo;

d) le residenze turistico-alberghiere;

e) le residenze d'epoca alberghiere.

2. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suite, junior suite e unità abitative. Le suite sono camere composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto con almeno un bagno. Le junior suite sono camere composte da un unico vano avente una parte allestita a salotto e un bagno privato. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno, sono dotate di servizio autonomo di cucina e bagno privato, sono consentite nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di camere, suite o junior suite.

3. Sono motel gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburanti.

4. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili con servizi centralizzati.

5. Sono residenze turistico alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative. E’ consentita la presenza di unità abitative senza angolo cottura nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.

6. Sono residenze d'epoca alberghiere le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

7. Gli alberghi dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici, possono assumere dopo la denominazione della struttura, la dizione casa di bellezza o beauty-farm.

8. L'attività ricettiva può essere svolta oltreché nella sede principale anche in dipendenze costituite da locali con ingresso promiscuo con altre attività purché sia garantita l'indipendenza e la sicurezza dell'ospite. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando ad essa si acceda da un ingresso autonomo sono ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'aria o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale.

9. Nelle camere, nelle suite, nelle junior suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino del numero dei posti letto autorizzato al momento della partenza del cliente.


Art. 23 - Requisiti della classificazione delle strutture ricettive alberghiere.

1. I requisiti minimi delle strutture ricettive alberghiere ai fini della classificazione sono:

a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere, oppure, sette suite/junior suite, ovvero, sette unità abitative con esclusione delle dipendenze;

b) attrezzature e servizi di cui agli allegati C, D ed E.

2. Gli alberghi e i motel sono classificati in base ai requisiti previsti nell’allegato C e sono contrassegnati con cinque, quattro, tre, due e una stella; i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere sono classificati in base ai requisiti previsti nell’allegato D e sono contrassegnate con quattro, tre e due stelle.

3. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando hanno almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui all'allegato B.

4. In alternativa alla dizione di albergo può essere usata quella di hotel; l'indicazione di grand hotel spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura palace hotel spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.

5. Per le strutture ricettive sprovviste di ristorante, in alternativa o in aggiunta alla dizione albergo, è consentita la denominazione di garnì o meublé.

6. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono essere altresì classificate nella medesima categoria della sede principale qualora particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento delle stesse consentano di offrire alla clientela il medesimo trattamento della sede principale.

7. Le strutture ricettive classificate nelle categorie cinque stelle lusso, cinque stelle e quattro stelle, devono avere un direttore d'albergo, che può coincidere con il responsabile.


Art. 24 - Superfici e cubatura minime.

1. In materia di superfici e cubature minime si applica la disciplina prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203, è consentita una riduzione della superficie e della cubatura delle stanze a un letto e delle camere a due o più letti fino al venticinque per cento nelle strutture alberghiere classificate a una stella, due stelle o tre stelle e fino al venti per cento nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso. La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima come definito dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle camere d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.