Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici

CAPO I
Strutture ricettive

SEZIONE V
Disposizioni particolari per le aree attrezzate di sosta temporanea

Art. 44 – Aree attrezzate di sosta temporanea.

1. I comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Le predette aree, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e all'articolo 378 del Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni devono essere dotate di:

a) pozzetto di scarico autopulente;

b) erogatore di acqua potabile;

c) adeguato sistema di illuminazione;

d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale.

2. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con apposito segnale stradale.

3. La sosta dei mezzi mobili nelle aree riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

4. I comuni provvedono alla gestione delle aree di cui al presente articolo direttamente o mediante apposite convenzioni.

5. La Regione per la realizzazione delle aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di mezzi mobili concede contributi in conto capitale ai comuni.

6. La Giunta regionale per la concessione dei contributi stabilisce criteri e priorità ai fini di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale.

7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di euro 15.000,00.