Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici

CAPO II
Disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari

SEZIONE I
Disciplina delle concessioni demaniali

Art. 45 - Funzioni della Regione.

1. La Regione disciplina le funzioni amministrative in conformità alle disposizioni del Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”.

2. Alla Regione spettano le funzioni di:

a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;

b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa;

c) formazione del catasto del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa;

d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico;

e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale da parte dei comuni;

f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza.


Art. 46 - Funzioni dei Comuni.

1. Ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, è trasferita la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

2. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta in relazione alle funzioni esercitate relative all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni, anche su supporto informatico.

3. I comuni forniscono i dati e le informazioni richiesti dalla Giunta regionale, che ne fissa anche le modalità di trasmissione.


Art. 47 - Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.

1. Il Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa è costituito dalle direttive regionali specificate nell'allegato S/1 e si attua attraverso i piani particolareggiati comunali degli arenili redatti in conformità delle predette direttive regionali.

2. Su richiesta dei comuni la Giunta regionale può concedere deroghe alle direttive regionali di cui all'allegato S/1 motivate dalle caratteristiche geofisiche e morfologiche dei luoghi.

3. L'adeguamento dei piani alle direttive deve avvenire, entro il 31 dicembre 2005, (7) attraverso la deliberazione di adozione di variante parziale del piano regolatore generale secondo le procedure semplificate previste dai commi da 10 a 14 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, non possono essere adottati né approvati strumenti urbanistici comunali che non prevedano l'attuazione delle direttive di cui all'allegato S/1.

5. In attesa di adeguamento dei piani i comuni possono rilasciare nuove concessioni purché in conformità con le direttive contenute nel piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.


Art. 48 - Procedura per il rilascio, rinnovo e variazione del contenuto delle concessioni.

1. Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle concessioni di cui alla presente legge devono essere presentate presso i competenti uffici corredate dalla documentazione prevista dall'allegato S/2 e con le procedure di cui all'allegato S/3.

2. La domanda è pubblicata mediante affissione nell'albo del comune. Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della domanda.


- Disciplina del commercio in forma itinerante.

1. L’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l’accesso alle aree predette.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all’esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche.

3. Non possono essere ammessi all’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purché rispondano alle condizioni e modalità di cui al comma 1, in numero inferiore a quelli già ammessi dall’autorità marittima nell’ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente esercitato.

4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità fissato nel più alto numero di presenze sull’area demaniale interessata per lo stesso settore merceologico per cui è richiesto il nullaosta. Il numero di presenze è determinato computando il numero di autorizzazioni/nullaosta afferenti l’area rilasciati al richiedente negli anni precedenti alla domanda, esclusi gli anni in cui l’operatore non abbia effettivamente esercitato l’attività cui era stato autorizzato.

5. Per l’anno 2006 il comune è autorizzato a non rispettare i limiti temporali indicati al comma 4, provvedendo comunque al rilascio del numero minimo di nullaosta a partire dalla corrente stagione turistica, con l’osservanza di quanto stabilito dal presente articolo. (8)


Art. 49 - Canone e imposta regionale sulle concessioni.

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'imposta regionale nella misura stabilita dalla legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 “Disciplina dell’imposta sulle concessioni statali” e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le funzioni relative all'accertamento e riscossione dell'imposta, al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio sono trasferite ai comuni.

3. Per l'esercizio delle funzioni conferite è assegnato a ciascun comune il sessanta per cento dell'imposta regionale riscossa, oltre le somme introitate a titolo di sanzioni amministrative e tributarie ed i relativi interessi.

4. Le amministrazioni comunali provvedono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della riscossione, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa.


Art. 50 - Deposito cauzionale.

1. I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, provvedono a stipulare polizza fideiussoria per un importo pari al doppio del canone annuo da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio.


Art. 51 - Esecuzione delle opere, vigilanza.

1. Dopo il rilascio dell'atto di concessione, il comune immette il concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione. La consegna risulta da processo verbale.

2. Il rilascio della concessione non è sostitutivo di altri atti autorizzatori o concessori previsti dalla vigente normativa.

3. L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al collaudo dell'ufficio tecnico comunale che vi provvede entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine al collaudo può provvedere l'ufficio regionale del genio civile addebitando i relativi costi all'ufficio comunale competente.


Art. 52 - Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri delle attività oggetto di concessione.

1. Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con provvedimento adeguatamente motivato del comune competente per territorio.

2. In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico non riconducibili a fatto del concessionario o per contrasto sopravvenuto con il piano regionale di utilizzazione di cui all'articolo 47, i concessionari hanno la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni.

3. Il comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della navigazione.

4. Il concessionario, previa autorizzazione del comune, può affidare temporaneamente ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione.

5. Il concessionario può, altresì, previa autorizzazione del comune, affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.


Art. 53 - Subingresso.

1. Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

2. L'autorizzazione al subingresso, disciplinata dall'articolo 46 del Codice della navigazione, è data dal comune competente per territorio.


Art. 54 - Concorso e rinnovo delle concessioni.

1. In sede di concorso di domande di nuove concessioni si applicano i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 37 del Codice della navigazione così come modificato dall'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. Le concessioni hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo quanto previsto all'articolo 42, comma 2, del Codice della navigazione.

3. I comuni adottano tutti i mezzi e gli strumenti più idonei a dare adeguata pubblicità alla legge regionale avuto particolare riguardo agli obblighi che ne derivano per i titolari di concessioni demaniali.


Art. 55 - Vigilanza.

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal comune territorialmente competente.

2. In casi di particolare gravità e di recidiva il comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.

3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti sanzionatori conseguenti.


Art. 56 - Valenza turistica.

1. La Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative" individua le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 del requisito di alta, normale e minore valenza turistica, sentiti i comuni competenti per territorio e tenuto conto tra l'altro dei seguenti elementi:

a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;

b) grado di sviluppo turistico esistente;

c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;

d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;

e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, nelle tipologie di insediamento individuate nell'allegato S/4.

2. La classificazione può essere verificata ogni quattro anni su proposta dei comuni.


(7) Comma così modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 che ha sostituito le parole “entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” con le parole “entro il 31 dicembre 2005”.

(8) Articolo aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16.