Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici

CAPO IV
Disposizioni sulle professioni turistiche

SEZIONE III
Obblighi e sanzioni

Art. 86 - Divieti.

1. É fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili.


Art. 87 - Sospensione e revoca delle licenze.

1. La licenza può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al comune entro sessanta giorni dall'evento;

b) per iniziativa del comune, sentito l'interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 86.

2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi.

3. La licenza è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico.

4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca della licenza sono adottati dal comune e comunicati, oltre che all'interessato, alle province.


Art. 88 - Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 82, senza essere in possesso della relativa licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una licenza non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non esibisca la licenza a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.

4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 83 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 82 si avvalga di soggetti non muniti di licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva

6. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente


Art. 89 - Reclami e vigilanza.

1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalistico-ambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo alla provincia.

2. La provincia, sentito il titolare della licenza decide sul reclamo entro sessanta giorni.

3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal comune competente per territorio.


Art. 90 - Inapplicabilità.

1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui all'articolo 82 in modo occasionale a favore dei soci e assistiti di associazioni che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, senza scopo di lucro.

2. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano altresì nei confronti degli insegnanti che svolgono le attività di cui all'articolo 82 a favore dei loro alunni.

3. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano oltre che nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 anche alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro Loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.