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Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici

CAPO V
Norme transitorie e finali

Art. 91 - Norme transitorie per le strutture ricettive soggette a classificazione.

1. Restano confermate le classificazioni effettuate sino all’entrata in vigore della presente legge nonché le procedure di classificazione delle strutture ricettive alberghiere avviate dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2003 –31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26, "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere".

2. L'adeguamento delle unità abitative, delle suite e delle junior suite in alberghi, motel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere alle prescrizioni dell'allegato E deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Restano confermate e conservano validità sino al 31 dicembre 2005 le classificazioni delle strutture ricettive extraalberghiere soggette a classificazione effettuate sino all’entrata in vigore della presente legge dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49, "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere". (13)

4. Restano confermate e conservano validità fino al 31 dicembre 2004 le classificazioni delle strutture ricettive all’aperto effettuate sino all’entrata in vigore della presente legge dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 5 e dell’articolo 21, comma 3 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56, "Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto".

5. Restano confermate e conservano validità fino al 31 dicembre 2005 (14) le classificazioni dei rifugi alpini e dei rifugi sociali d'alta montagna effettuate sino all’entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 e della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, "Norme in materia di turismo d'alta montagna." qualora le suddette classificazioni non siano già state sostituite dalla nuova classificazione ai sensi del comma 6. (15)

6. In fase di prima applicazione della presente legge, le province entro il 31 dicembre 2005 (16) provvedono alla nuova classificazione dei rifugi alpini e dei rifugi escursionistici valevole sino al 31 dicembre 2007. (17)

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi all'aperto esistenti e, ove occorra, con la individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale e provinciale. In sede di formazione di detta variante, al solo scopo di adeguare i complessi ricettivi all'aperto ai requisiti minimi previsti dalla classificazione richiesta, con il mantenimento del numero delle unità abitative e delle piazzole in esercizio, i complessi esistenti hanno diritto a conseguire un ampliamento delle aree già in uso con altre aree ad esse adiacenti, nella misura massima del venti percento della superficie in uso.

8. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata data attuazione alle disposizioni in esso contenute, la Regione procede alla nomina di un commissario ad acta.


Art. 92 - Norma transitoria in materia di adeguamento polizze assicurative.

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le associazioni e organismi senza scopo di lucro già iscritti rispettivamente agli elenchi provinciali delle agenzie di viaggio e turismo e agli elenchi speciali degli organismi di promozione turistica senza fini di lucro di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia", sono tenuti a provvedere all'adeguamento del massimale delle polizze assicurative ai limiti previsti nella presente legge entro il termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore; l'inutile decorso del termine comporta per le agenzie di viaggio e turismo la chiusura dell'esercizio fino all'adeguamento, salvo quanto previsto dall'articolo 72.


Art. 93 - Norme transitorie in materia di professioni turistiche.

1. Agli esami di abilitazione alla professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo, di guida, accompagnatore ed animatore turistico e di guida naturalistico ambientale banditi alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti alla data del bando.

2. Sono riconosciuti animatori turistici e guide naturalistico-ambientali coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto documentata attività nella professione per almeno due stagioni turistiche o conseguito apposito attestato a seguito di frequenza di corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione rispettivamente per l'area dell'animazione turistica e per l'area della conduzione a visite di siti di interesse naturalistico-ambientale.


Art. 93 bis – Norme transitorie in materia di professioni turistiche.

1. Agli esami di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e di abilitazione alle professioni di guida, accompagnatore ed animatore turistico e guida naturalistico-ambientale, già banditi alla data di entrata in vigore delle modifiche intervenute alla presente legge o ai suoi allegati, si applicano le disposizioni vigenti alla data del bando. (18)


Art. 94 - Modifiche degli allegati.

1. Gli allegati di cui al presente titolo possono essere modificati con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

2. Gli allegati di cui al capo secondo del presente titolo possono essere modificati anche su proposta dei comuni.


(13) Comma così modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 che ha sostituito le parole “fino al 31 dicembre 2003” con le parole “fino al 31 dicembre 2005”.

(14) Comma così modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 che ha sostituito le parole “fino al 31 dicembre 2003” con le parole “fino al 31 dicembre 2005”.

(15) Comma così modificato da comma 2 art. 9 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 che ha aggiunto le parole “qualora le suddette classificazioni non siano già state sostituite dalla nuova classificazione ai sensi del comma 6”.

(16) Comma così modificato da comma 3 art. 9 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 che ha sostituito le parole “fino al 31 dicembre 2003” con le parole “entro il 31 dicembre 2005”.

(17) Comma così modificato da comma 4 art. 9 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 che ha sostituito le parole “valevole per il periodo 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2007” con le parole “valevole sino al 31 dicembre 2007”.

(18) Articolo aggiunto da comma 1 art. 10 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35.