LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010
SEZIONE II
Art 23 (art. 45) Attestato di idoneità
1 - Il competente Servizio della Direzione Turismo, accertata la regolarità del procedimento, e verificato che il candidato era in possesso dei requisiti per la partecipazione, approva l'esito delle prove di esame e rilascia a chi lo abbia superato un attestato di idoneità.
2 - La verifica di cui al comma 1 va espletata sulle autocertificazioni comprese nella domanda di partecipazione e indicate dall'art. 20, comma 1.