regione abruzzo

L.R.12 gennaio 1998, n. 1
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 5 Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.

1. L'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggi e turismo è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui ambito ha sede l'agenzia. L'apertura di filiali o succursali, comprese le filiali o succursali di agenzie aventi sedi in altre regioni italiane o stati membri della Unione Europea, non è subordinata al rilascio dell'autorizzazione. E' necessario, comunque, comunicare l'apertura della filiale o succursale alla Provincia competente per territorio dove avrà luogo l'attività, al fine di permettere la verifica dell'indipendenza, dell'esclusività, e la rispondenza dei locali a quanto richiesto dall'art. 6, comma 2, lettera f), ora lettera e) della L.R. n. 1/1998. La Provincia entro il termine di 60 giorni dalla data di arrivo della comunicazione dovrà effettuare la suddetta verifica (3) 2. La Provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo alla persona fisica richiedente o al legale rappresentante o a un suo delegato nel caso di persona giuridica (4).
3. Il titolare entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione è tenuto ad iniziare l'attività pena la decadenza dell'autorizzazione stessa (5).
4. È necessario comunicare alla provincia competente per territorio l'apertura di filiali o succursali stagionali, per un periodo di apertura non superiore a quattro mesi nell'anno solare, presentando il certificato di agibilità e di destinazione d'uso dei locali(6).
5. [L'apertura di filiali di agenzie principali, comprese le filiali di agenzie principali aventi sede in altra Regione italiana o Stato della Unione Europea (UE), è soggetta alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura di agenzie principali, fatto salvo il versamento della cauzione di cui all'articolo 41] (7).
6. Per le agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente legge è necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni. Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attività in un Centro commerciale integrato ove sussiste una pluralità di autorizzazioni amministrative e commerciali(8).
7.L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è comunicato al Dipartimento del Turismo ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A tal fine la provincia invia annualmente, entro il venti gennaio, al Settore Turismo della Giunta regionale l'elenco delle autorizzazioni rilasciate, comunicando i provvedimenti adottati circa la modificazione, sospensione e revoca delle autorizzazioni stesse.