regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 10 - Chiusura temporanea delle agenzie di viaggio e di turismo

1. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, nell'arco di un anno solare, un periodo di chiusura non superiore a quarantacinque giorni, previa comunicazione alla Provincia competente.

2. La chiusura per periodi superiori è soggetta ad autorizzazione preventiva; qualora nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza formale la chiusura non sia autorizzata, l'istanza s'intende comunque accolta.

3. La chiusura non può essere concessa per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di due anni consecutivi e può essere eventualmente rinnovabile una sola volta.

4. In ogni caso l'agenzia di viaggio non può procedere alla chiusura fino a quando sono in corso di svolgimento i contratti di viaggio da essa stipulati.