regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 13 - Garanzia assicurativa

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima del rilascio dell'autorizzazione, polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977 n.1084, nonché dalla direttiva CEE del 13 giugno 1990, n.314, concernente i circuiti "tutto compreso" così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n.111.

2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.

3. L'agenzia invia annualmente alla Provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata.

4. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, determina con riferimento all'attività autorizzata i massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal comma 1.