regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 26 - Riconoscimento oneri finanziari

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono riconosciuti e corrisposti annualmente alle Province nella misura di L. 500.000 per ogni agenzia di viaggio, comprese le succursali o filiali come da elenco di cui all'articolo 5, comma 8.