regione trentino

Testo vigente dal 24 febbraio 2010

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

Art. 10 Obblighi di esercizio dell'attività

1.   L'esercizio dell'agenzia deve avvenire con carattere di regolarità, fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi.

2.   Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia ne deve dare preventiva comunicazione, indicandone i motivi e la durata, al servizio competente in materia di turismo. il periodo di chiusura non può complessivamente essere superiore a tre mesi nell'anno.

3.   L'assessore cui è affidata la materia del turismo può autorizzare, su domanda del titolare, la chiusura dell'agenzia per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi; è ammessa in via eccezionale una sola proroga fino ad un massimo di sei mesi per gravi e comprovati motivi.

4.   Nel caso che la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al comma 2 o non venga ripresa l'attività decorso il periodo di chiusura comunicato o prorogato, l'autorizzazione può essere revocata.