regione trentino

Testo vigente dal 24 febbraio 2010

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

Art.12 Mutamenti nella titolarità e nell'organizzazione dell'agenzia

1.   Il subingresso nella titolarità dell'agenzia di viaggio e turismo e il mutamento nella ubicazione dei locali sono consentiti previa presentazione al servizio competente in materia di turismo di una denuncia d'inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

2.   La mancata presentazione della denuncia d'inizio attività comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 euro a 1500,00 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva(9).