regione trentino

Testo vigente dal 24 febbraio 2010

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

Art. 16 Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale

1.   Le associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, anche attraverso articolazioni locali, con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali hanno facoltà di organizzare, esclusivamente per i propri associati, le attività di cui all'articolo 2 della presente legge, senza l'osservanza delle norme in questa contenute. Resta esclusa ogni intermediazione mediante la vendita diretta al pubblico.

2.   Ai fini di cui al comma 1 le associazioni ivi indicate devono possedere i seguenti requisiti:

a)   assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile anche dai bilanci sociali, nonché di qualunque ingerenza da parte di soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;

b)   fruizione dei servizi solo da parte degli associati;

c)   finalizzazione esclusiva dell'attività allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.

3.   Le associazioni di cui al comma 1, ai fin dell'esercizio delle attività ivi previste, devono trasmettere al servizio competente in materia di turismo copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

4.   Devono inviare, inoltre, entro il 31 marzo il programma annuale di attività con la indicazione delle singole iniziative previste.

5.   Eventuali variazioni successive al programma di cui al comma 4 nonché singole iniziative non programmate entro il 31 marzo devono essere comunicate prima della loro realizzazione al servizio competente in materia di turismo.

6.   Resta ferma l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 8 in materia di garanzia assicurativa.

7.   Le associazioni e gli organismi senza scopo di lucro che operano a livello provinciale o locale agli stessi fini di cui al comma 1, possono promuovere e pubblicizzare alloro interno viaggi riservati ai propri associati o appartenenti raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione, ferma restando l'organizzazione dei viaggi medesimi da parte delle agenzie di viaggio e turismo.

8.   Le associazioni e gli organismi di cui al comma 7 possono tuttavia organizzare per i propri associati o appartenenti vacanze sociali presso strutture o complessi ricettivi propri o convenzionati, ubicati in territorio nazionale. Possono altresì organizzare occasionalmente, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, gite riservate esclusivamente ai propri associati o appartenenti, che non abbiano durata superiore a cinque giorni, viaggio compreso.

9.   Nel caso di esercizio dell'attività senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

10.   Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.800.000; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

10 bis. La violazione del comma 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 euro a 1500,00 euro e la diffida ad adempiere entro trenta giorni dall'accertamento della violazione; in caso d'inadempimento, all'associazione è precluso lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 per il periodo di sei mesi (13).