
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 630 (1). (²)
Decentramento dei servizi del Commissariato per il Turismo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo: Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno; DECRETA: CAPO I. - Agenzie di viaggio (2) Art. 1. - Il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e' sostituito dai seguenti: "Il rilascio della licenza e' pero' subordinato al previo nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, al quale spetta di accertare, con deliberazione consigliare (3), secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, l'idoneita' tecnica del richiedente (o del dirigente l'azienda quando questi non sia il titolare stesso), il decoro dei locali di esercizio, la efficienza delle attrezzature, la disponibilita' dei mezzi adeguati all'importanza dell'azienda e l'opportunita' della concessione ai fini delle esigenze del turismo. Allo stesso Ente provinciale per il turismo spetta inoltre approvare la denominazione che l'azienda crede di adottare, previo accertamento che nell'elenco di cui al successivo art. 22 non esista altra azienda autorizzata avente la stessa denominazione. Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva. Resta riservato al Commissariato per il turismo il nulla osta per il rilascio delle licenze alle aziende di cui al successivo art. 6. Dei provvedimenti suddetti, emessi dagli Enti provinciali per il turismo, e' data immediata comunicazione al Commissariato per il turismo". ____________________ (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 dell'8 agosto 1955. (2) Vedi pure, al riguardo, gli artt. 1-6 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955 (riportato a pag. 164). (3) In ordine alla competenza degli organi di amministrazione degli Enti provinciali per il turismo vedasi anche la nota (2) a pag. 142. In particolare per quanto attiene la materia delle agenzie di viaggio va tenuto presente la circolare n. 120, prot. n. 45369 in data 25 luglio 1963 che si ritiene opportuno trascrivere qui di seguito: "Con circolari nn. 106 e 110, in data rispettivamente 29 marzo e 7 maggio 1963, sono stati affermati e chiariti i principi che, in relazione alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, disciplinano le attribuzioni di competenza degli organi di amministrazione degli Enti provinciali per il turismo. In particolare per quanto concerne la possibilita' che il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica citato, demandi proprie competenze al Comitato esecutivo, precisata la portata dell'art. 7 medesimo, con la circolare n. 106 sono stati stabiliti i limiti di tale potesta', nel senso che le competenze consiliari non suscettibili di attribuzione al Comitato sono quelle esclusive del Consiglio medesimo; quelle cioe' enunciate espressamente dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1044, nonche' quelle attribuite in modo espresso dalle norme "vigenti". Veniva quindi precisato che per "vigenti" si intendono le norme entrate in vigore successsivamente al decreto del Presidente della Repubblica n. 1044, dovendo quelle precedenti alla data del 27 agosto 1960 considerarsi assimilate alla generica competenza dell'Ente e come tali, pertanto, idonee ad essere, con deliberazione consiliare, attribuite al Comitato esecutivo. Non sussistono, per tanto, perplessita' di ordine giuridico in merito alle attribuzioni di cui trattasi. Per altro in sede di opportunita' amministrativa, considerata l'importanza che di fatto assumono, sul piano locale, alcuni adempimenti riguardanti le agenzie di viaggio, molti Enti provinciali per il turismo non hanno ritenuto di trasferire ai Comitati esecutivi tutte le attribuzioni in materia. Onde addivenire ad una uniforme disciplina al riguardo, questo Ministero suggerisce che restino di esclusiva competenza dei Consigli gli aspetti preminenti della materia quali il rilascio di nulla osta per l'apertura di nuovi uffici o di filiali, la revoca di licenze e, eventualmente, la nomina di nuovi direttori tecnici". Art. 2. - L'ultimo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, aggiunto per effetto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860, e' modificato come segue: "La nomina di tali dirigenti e' subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni di polizia e, per cio' che si attiene alla competenza tecnica, al nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo". Art. 3. - L'art. 7 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, modificato per effetto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860, e' sostituito dal seguente: "La licenza di cui all'art. 5 e' valida anche per le succursali e filiali che l'azienda avesse o volesse stabilire nella stessa od in altra localita' della Repubblica, previo tuttavia nulla osta, per ognuna di esse, dell'Ente provinciale per il turismo o della Questura della provincia nella quale esista o s'intenda istituire la succursale o filiale. Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva. Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di copie conformi della licenza di polizia, rilasciata al titolare dell'azienda previo il nulla osta previsto dal primo comma. E' fatto obbligo ai titolari della licenza di comunicare all'Ente provinciale per il turismo, oltre che alle Questure competenti, i nominativi dei dirigenti le succursali e le successive variazioni". Art. 4 - L'art. 8 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e' modificato come segue: "Le succursali o filiali specificate nell'art. 7 che hanno gestione autonoma e i rappresentanti o corrispondenti di aziende autorizzate, che agiscano in proprio, dovranno sottostare all'obbligo della licenza di pubblica sicurezza; tuttavia la licenza di cui gia' fossero, o venissero in possesso per altro titolo, potra' essere estesa all'esercizio di attivita' turistiche, previo parere favorevole dell'Ente provinciale per il turismo. Avverso il parere contrario dell'Ente provinciale per il turismo e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale pronunzia in via definitiva". Art. 5. - L'art. 12 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e' modificato come segue: "Il titolare della licenza, che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'azienda, ne deve informare, indicandone la durata, la Questura e l'Ente provinciale per il turismo competenti. Nel caso che la chiusura avvenga senza tale avviso, la licenza s'intende decaduta. Il termine di chiusura non puo' essere superiore a sei mesi; e' ammessa una sola proroga di non piu' di sei mesi per gravi ragioni da comprovarsi all'Ente provinciale per il turismo. Decorso anche il termine di proroga senza che l'ufficio sia riaperto, si verifica la decadenza della licenza. Della chiusura, della concessa proroga e della avvenuta decadenza, l'Ente provinciale per il turismo deve dare immediata comunicazione al Commissariato per il turismo". Art. 6. - L'art. 13 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e' modificato come segue: "Salve le particolari disposizioni stabilite dalla legge di pubblica sicurezza, il Commissariato per il turismo, sentito l'Ente provinciale per il turismo competente, o l'Ente provinciale per il turismo, possono provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, quando l'attivita' dell'azienda o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo, o comunque si siano modificate le condizioni originali della concessione". Art. 7. - L'art. 15 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e' modificato come segue: "Le funzioni di vigilanza e di controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione sono esercitate, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dall'Ente provinciale per il turismo competente, al fine di accertare precipuamente: a) l'orientamento della attivita' turistica della azienda; b) l'efficienza della sua attrezzatura ricettiva e della sua organizzazione di propaganda; c) l'applicazione di eque tariffe globali per i viaggi in Italia; d) la qualita' ed il funzionamento dei vari servizi ed in particolar modo di quelli di informazione, dei mezzi di trasporto, degli interpreti e delle guide; e) il decoro e la conveniente ubicazione e costituzione dei locali in cui gli uffici hanno le loro sedi sia principali che secondarie. Il Commissariato per il turismo puo' disporre ispezioni e controlli, a mezzo di propri funzionari, agli uffici di viaggi e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione". Art. 8. - Il primo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e' modificato come segue: "Non potranno essere pubblicati ne' distribuiti programmi, annunci, manifesti, ecc., concernenti l'organizzazione di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere se non dopo ottenuta l'approvazione del Commissariato per il turismo o dell'Ente provinciale per il turismo a seconda che si tratti di viaggi o crociere all'estero o di viaggi o crociere all'interno". Art. 9. - Il secondo comma dell'art. 20 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e' modificato come segue: "Per l'organizzazione dei viaggi o gite occasionali con carattere patriottico, religioso o culturale, senza scopi speculativi, potranno essere consentite deroghe dal Commissariato per il turismo o dall'Ente provinciale per il turismo della provincia ove i richiedenti hanno la loro sede, a seconda che si tratti di viaggi o gite all'estero o all'interno. Quando l'organizzazione dei viaggi o gite di cui sopra sia assunta da enti, sodalizi o istituti di carattere nazionale, la deroga puo' essere concessa anche dal Commissariato per il turismo". CAPO II. - Guide - Interpreti - Corrieri Art. 10. - L'art. 8 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto di competenza dell'autorita' di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sulla attivita' professionale delle guide, interpreti e corrieri spetta agli Enti provinciali per il turismo". Art. 11. - Il primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, e' modificato come segue: "La revoca della licenza concessa a guide, interpreti e corrieri, oltre che per iniziativa dell'autorita' di pubblica sicurezza, potra' essere disposta anche su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo quando, per constatata inefficacia di ammonizioni precedenti o per sopravvenuta diminuzione della capacita' del titolare, o per altra causa, esso Ente reputi la misura necessaria o utile nell'interesse del turismo". CAPO III. - Prezzi Art. 12. - Nel primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole "... al Prefetto della Provincia e al Ministero per la stampa e propaganda, Direzione generale per il turismo" sono sostituite con le parole: "all'Ente provinciale per il turismo". Art. 13. - Alla lett. p) dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole "... il Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo" sono sostituite con le parole: "l'Ente provinciale per il turismo". Art. 14. - Nel primo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, sono soppresse le seguenti parole: "... per il tramite dei Sindacati provinciali della Federazione nazionale alberghi e turismo". Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo; nel quinto comma le parole: "Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo" sono sostituite con le parole: "Ente provinciale per il turismo". Art. 15. - Nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: "al Ministero per la stampa e la propaganda" sono sostituite con le parole: "all'Ente provinciale per il turismo". Art. 16. - L'art. 14 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, e' modificato come segue: "La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto e' esercitata dai Prefetti a mezzo delle autorita' di pubblica *** ** * PAGINE MANCANTI * ** *** DECRETO DEL COMMISSARIO PER IL TURISMO 29 ottobre 1955 (1). Direttive di carattere generale per l'attuazione del decentramento amministrativo in materia di turismo. IL COMMISSARIO PER IL TURISMO Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno, n. 343, riguardanti la delega al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale ai Comuni, alle Provincie e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, sul decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo; DECRETA: Agenzie di viaggio Art. 1. - Ai fini dell'attuazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, gli Enti provinciali per il turismo accerteranno che: 1) il richiedente e il direttore tecnico abbiano la cittadinanza italiana, a meno che non si tratti di cittadini stranieri appartenenti a Stati con cui esista trattamento di reciprocita'; 2) il richiedente e il direttore tecnico siano di buona condotta morale e civile; 3) il richiedente sia il legale rappresentante della societa' o dell'ente, nel caso che l'azienda assuma tali forme; 4) il direttore tecnico risiede nel Comune sede della istituenda azienda o si obblighi a trasferirsi in esso; 5) il direttore tecnico abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo per un periodo: di cinque anni, per gli uffici di categoria A; di tre anni, per gli uffici di categoria A limitata al territorio nazionale; di un anno, per gli uffici di categoria B o C; 6) il direttore tecnico sappia parlare e scrivere correntemente, oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di uffici di viaggio e turismo (categoria A e categoria A limitata al territorio nazionale), e almeno una delle principali lingue estere europee, se si tratta di uffici turistici (categoria B) o di uffici di navigazione (categoria C); 7) i locali siano decorosi, convenientemente ubicati e indipendenti da altri ambienti o esercizi commerciali; 8) le attrezzature e l'arredamento siano efficienti e adeguati alla categoria dell'agenzia; 9) l'azienda disponga di mezzi finanziari adeguati alla sua importanza; 10) la concessione della licenza sia opportuna in rapporto allo sviluppo turistico della zona e alle esigenze generali e locali del turismo, da desumersi dal movimento dei viaggiatori stranieri e nazionali, dalla ricettivita' e attrezzatura turistica esistenti, dalle particolari attrattive storiche, monumentali, paesistiche, climatiche, curative, ecc., dal tipo di turismo (di sosta, di transito, ecc.), nonche' dall'eventuale qualifica di "stazione di cura, soggiorno e turismo" ovvero di "Comune di interesse turistico" della localita' in cui dovra' sorgere l'ufficio di viaggio. Per quanto riguarda la denominazione dell'azienda, gli Enti accerteranno che essa non sia uguale o simile a quella di altre agenzie di viaggio. A tal uopo chiederanno al Commissariato per il turismo se, successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle aziende nella Gazzetta Ufficiale, nuove agenzie di altre Provincie abbiano scelto denominazioni simili. Per le agenzie di viaggio costituite in societa', gli Enti accerteranno che l'attivita' turistica sia fra quelle che la societa' intenda svolgere per il conseguimento degli scopi sociali. ____________________ (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 5 novembre 1955. Art. 2. - Gli Enti provinciali per il turismo daranno il "nulla osta", oltre che per l'apertura di nuove agenzie di viaggio, anche in caso di apertura di succursali o filiali, passaggio di categoria, sostituzione di titolari e dirigenti tecnici, trasferimento di sede. Resta riservata al Commissariato per il turismo la concessione del nulla osta per il rilascio delle licenze a ditte straniere, che intendano gestire agenzie di viaggio in Italia. Art. 3. - Gli Enti provinciali per il turismo, nell'esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, accerteranno che la piena funzionalita' dell'azienda sia garantita anche dalla continuita' delle prestazioni del dirigente tecnico. Art. 4. - Gli Enti provinciali per il turismo provvederanno - ai sensi dell'art. 22 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, - a pubblicare mensilmente, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, "elenco delle nuove agenzie di viaggio autorizzate e, per quelle gia' esistenti, la cessazione, la revoca e ogni altra variazione riguardante la denominazione, la categoria, il titolare, il direttore tecnico e la sede. Gli enti invieranno al Commissariato per il turismo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco degli uffici di viaggio di categoria, A, B e C esistenti nella Provincia, completo e aggiornato di ogni variazione verificatasi durante l'anno. Art. 5. - Gli Enti provinciali per il turismo, per l'approvazione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, accerteranno che i programmi, gli annunci, i manifesti, ecc., riguardanti l'organizzazione di viaggi e di crociere, da *** ** * PAGINE MANCANTI * ** *** ISTRUZIONI IMPARTITE DAL COMMISSARIATO PER IL TURISMO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO (Circ. n. 08680 del 25 novembre 1955) Agenzie di viaggio 1) NULLA OSTA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI P.S. Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, spetta ora agli Enti provinciali per il turismo (1) dare il "nulla osta" per il rilascio della licenza di P.S., all'apertura di: Uffici di viaggio e turismo (categoria A e categoria A limitata al territorio nazionale). Uffici turistici (categoria B). Uffici di navigazione (categoria C). DOMANDE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE Al riguardo, gli Enti prenderanno contatti con le Autorita' provinciali di P.S., al fine di stabilire intese sulle modalita' da seguire per l'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 1 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955. Peraltro, allo scopo di acquisire con immediatezza idonei elementi di valutazione per la concessione del "nulla osta" e di assicurare alle istruttorie uno svolgimento rapido, esauriente e quanto piu' possibile uniforme, appare opportuno che dalle stesse domande di licenza, risultino le seguenti indicazioni: a) generalita' e cittadinanza del titolare, e, ove si tratti di societa', la qualita' di legale rappresentante di essa; b) generalita' e cittadinanza del dirigente, se questi sia persona diversa dal titolare; c) denominazione che si intende dare all'azienda; d) categoria della istituenda azienda; e) ubicazione e descrizione dei locali in cui l'agenzia avra' sede; f) attivita' che l'azienda intende svolgere; g) attrezzatura dell'azienda (sedi proprie e di rappresentanza in Italia e all'estero; incarichi di rappresentanza eventualmente conferiti all'agenzia da ferrovie, da societa' di navigazione o da altre imprese di trasporto internazionali o estere; mezzi di trasporto di cui dispone, ecc.); h) consistenza patrimoniale dell'azienda. Le domande poi dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 1) certificato di cittadinanza italiana del richiedente e del dirigente tecnico, qualora quest'ultimo sia persona diversa dal titolare; 2) certificato generale del casellario giudiziale sia del titolare che del dirigente tecnico; 3) certificato di residenza del dirigente tecnico nel Comune sede dell'istituenda azienda o dichiarazione con cui il dirigente si impegna a trasferirsi in esso; 4) certificato dal quale risulti: per gli uffici di viaggio e turismo (categoria A): che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo, per un periodo di almeno cinque anni; per gli uffici di viaggio e turismo (categoria A limitata al territorio nazionale): che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo, per un periodo di almeno tre anni; per gli uffici turistici (categoria B): che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di categoria A o B per un periodo di almeno un anno; per gli uffici di navigazione (categoria C): che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di categoria A o C per un periodo di almeno un anno. Per "organismi di viaggio e turismo" devono intendersi gli Uffici di viaggio e turismo (categoria A e categoria A limitata al territorio nazionale); 5) certificato dal quale risulti che il dirigente "parla e scrive correntemente" oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di ufficio di viaggio e turismo (categoria A e categoria A limitata al territorio nazionale), e almeno una lingua estera europea, se si tratta di uffici turistici (categoria B) o di uffici di navigazione (categoria C); 6) dichiarazione con cui il dirigente tecnico s'impegni a dare esclusiva e continua prestazione presso l'istituendo ufficio di viaggio; 7) copia autentica dell'atto costitutivo della societa' o istitutivo dell'ente (se le aziende assumono tali forme) con l'indicazione del capitale sociale e con l'elenco nominativo dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonche' dei dirigenti provvisti di procura. Inoltre, dall'atto costitutivo deve risultare che l'attivita' turistica sia fra quelle che la societa' o l'ente intende svolgere per il conseguimento dei propri scopi; 8) pianta planimetrica dei locali dalla quale deve risultare che essi siano completamente indipendenti da ogni altro ambiente commerciale ed abbiano, possibilmente, proprio ingresso su strada; 9) nota descrittiva dell'arredamento. I certificati di cui ai nn. 1, 2 e 3 possono essere sostituiti dal modulo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1053. I certificati di cui ai nn. 1 e 6 devono essere redatti su carta bollata competente e debitamente legalizzati. Il certificato di cui al n. 4 deve portare la firma, debitamente autenticata, del titolare dell'agenzia presso la quale e' stato prestato il servizio. Dal certificato stesso, fra l'altro, deve risultare la data di inizio e di cessazione del servizio prestato. Il certificato di cui al n. 5 deve essere rilasciato da Istituti di lingue estere riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione ovvero da insegnanti di lingue presso scuole statali o parificate. La firma deve essere debitamente autenticata. Le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo alle quali, a seguito di conforme parere del Consiglio, e' consentito di gestire, in base alla licenza dell'Autorita' di P.S., agenzie di viaggio, non sono tenute a presentare i documenti di cui al punto 7). ____________________ (1) Riportato a pag. 155. ISTRUTTORIA Gli Enti provinciali per il turismo, appena avranno notizie della richiesta di apertura di una nuova agenzia di viaggio, ne daranno comunicazione a questo Commissariato. E' cosi' per ogni domanda di istituzione di filiali, mutamento di categoria, sostituzione di titolari e di dirigenti, trasferimento di sede. (²)Nota :
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