regione abruzzo

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010

SEZIONE II

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 13 (art. 38) Redazione dei programmi di viaggio

1 - I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti o organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, sia per l'interno che per l'estero, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:


a - il soggetto produttore o organizzatore;

b - le date di svolgimento;

c.- la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

d - le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti, con menzione di quelli esclusi, e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

e - la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio, dovranno essere indicati l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di confort;

f - i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

g - le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

h - il periodo di validità del programma;

i - gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 12, con l'indicazione dei rischi coperti;

j - il numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite entro cui l'utente va informato del suo annullamento per mancato raggiungimento del numero stesso o per altri motivi;

k - gli estremi della dichiarazione di inizio attività;

l - le misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio;

m - la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della Convenzione di cui all'art. 3 della presente legge e della direttiva 90/314/CEE, così come recepita dal Decreto Legislativo 17.03.1995, n° 111. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio.


2 - Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal fine il programma è posto a disposizione dei consumatori.

3 - Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire alla Provincia, con lettera raccomandata, bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi della Provincia relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire alla agenzia di viaggio interessata entro 20 giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate.

4 - La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi verificati dalla Provincia.

5 - Trascorso il termine di cui al precedente comma 4) dal ricevimento delle pubblicazioni da parte della Provincia, senza rilievi, la diffusione si intende autorizzata.

6 - Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i programmi diffusi esclusivamente su reti telematiche.