regione abruzzo

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010

SEZIONE II

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 14 (art. 39) Uso della denominazione e orario di apertura al pubblico

1 - La denominazione di "agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che operano sulla base delle disposizioni della presente legge.

2 - Ciascuna agenzia di viaggio esercente la vendita diretta al pubblico deve comunicare alla Provincia ed esporre al pubblico il proprio orario di apertura quotidiano, liberamente determinato, con l'indicazione dei giorni della settimana in cui essa resterà chiusa. In caso di variazione è necessaria una nuova comunicazione.

3 - L'agenzia di viaggio è tenuta ad osservare l'orario di apertura determinato ai sensi del comma precedente.