regione abruzzo

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010

SEZIONE II

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 4 - Altre attività

Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui al precedente art. 3, possono svolgere nell'ambito delle norme che regolano e con le prescritte autorizzazioni ove necessarie, le seguenti operazioni comunque connesse all'attività turistica:

a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

b) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

c) la prenotazione ed autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;

d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

e) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

f) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrate e simili;

g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

h) l'organizzazione di convegni e congressi.


Le Agenzie di Viaggio sono tenute a dare informazioni di carattere generale ai clienti circa gli eventuali rischi presenti nei paesi di destinazione del soggiorno.