regione abruzzo

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010

SEZIONE II

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 5 (art. 33) Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

1 - Chi intenda aprire un'agenzia di viaggio e turismo, a carattere annuale o stagionale, deve inoltrare alla Provincia territorialmente competente apposita dichiarazione di inizio attività, in seguito denominata D.I.A., ai sensi dell'art. 19, 2° comma, ultimo periodo, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno, n. 69, specificandone il periodo ove si tratti di attività stagionale.

2 - Il dichiarante, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 245 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), deve indicare su apposita modulistica predisposta dalla Direzione Regionale competente e trasmessa alle Province:


a - le complete generalità, la cittadinanza e la residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società, nonché le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa, unitamente al codice fiscale o partita Iva;

b - le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia e il tipo di rapporto lavorativo con carattere di esclusività;

c - l'ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

d - la denominazione proposta, a seguito del parere positivo della Provincia, ai sensi del DPCM 13 settembre 2002;

e - il carattere annuale o stagionale dell'attività

f - la mancanza di condanne penali a suo carico che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

g - di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento e insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato.


3 - Il dichiarante deve allegare:


a - copia di avvenuto versamento della cauzione prevista dall'art. 11 (L.R. 1/1998);

b - polizza assicurativa prevista dall'art. 12 (L.R. 11/1998);

c - autodichiarazione di impegno a far pervenire annualmente alla Provincia la documentazione sull'avvenuto pagamento del premio di cui alla lett. b;

d - planimetria dei locali;

e - copia dell'atto attestante la disponibilità dei locali con dichiarazione di conformità all'originale depositato nell'Ufficio del Registro;

f - fotocopia della ricevuta dell'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro;

g - copia del certificato di agibilità con dichiarazione di conformità all'originale rilasciato dal Comune o, se non reperibile, certificato di agibilità in originale redatto da un tecnico abilitato secondo le norme del relativo regolamento edilizio comunale;

h - qualora trattasi di Società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Società, tra i cui scopi deve essere prevista anche la gestione di agenzie di viaggio, con dichiarazione di conformità all'originale depositato negli uffici della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

i - autocertificazione relativa ai requisiti di ciascuno degli amministratori della Società;

j - dichiarazione di assenso di eventuali ulteriori legali rappresentanti al fatto che la denuncia di inizio di attività sia sottoscritta dal dichiarante;

k - certificazione attestante che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e smi;

l - soltanto in caso di cambio di titolarità, dichiarazione del cedente che non sussistono pendenze derivanti dal precedente esercizio delle attività dell'agenzia.

 

4 - Qualora l'agenzia operi esclusivamente in via telematica non sono necessari i requisiti relativi ai locali.

5 - Per l'apertura delle agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando l'obbligo della dichiarazione di inizio di attività, è necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali che possono essere comuni. Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attività in un centro commerciale integrato ove sussiste una pluralità di autorizzazioni amministrative e commerciali.

6 - L'attività deve iniziare immediatamente o comunque entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna della D.I.A. o alla sua spedizione tramite lettera raccomandata A.R.