regione abruzzo

L.R.12 gennaio 1998, n. 1
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 26 Organizzazione di viaggi in forma non professionale.

L'organizzazione occasionale e diretta di iniziative turistiche o ricreative nell'ambito del territorio nazionale, senza fini di lucro, rivolte a propri aderenti da parte di sodalizi, gruppi sociali, comunità religiose, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni della presente legge purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ed il viaggio non superi la durata delle 48 ore