regione abruzzo

L.R.12 gennaio 1998, n. 1
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 27 uffici di biglietteria

Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Regione Abruzzo, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, in tal caso dette imprese dovranno essere munite della autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge.
Non sono soggetti, altresì, alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale, operanti all'interno del territorio regionale o le attività di prenotazione e vendita di servizi alberghieri e ricettivi svolti singolarmente o da consorzi o associazioni di operatori della ricettività.